Come si denuncia un sinistro?
Al verificarsi di un sinistro i conducenti dei veicoli coinvolti o, se diversi, i proprietari, sono tenuti a denunciare l’accaduto alla propria compagnia di assicurazione.
La denuncia sinistro può essere redatta su carta libera o su un apposito modulo di constatazione amichevole fornito dalla compagnia stessa. Quasi tutte le compagnie assicurative mettono a disposizione un modello sul proprio sito web.
Il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI/CID) è valido, ai fini della denuncia sinistro, anche se non sottoscritto dalla controparte. In questo caso dovrà essere riempita solo la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A) e la sola parte relativa alla descrizione dell’auto ed alla denominazione della compagnia di assicurazione per quanto riguarda l’altro mezzo (veicolo B).
Nel contratto assicurativo sono normalmente indicate le diverse modalità di invio della denuncia sinistro, ma in ogni caso, la forma più corretta (e in grado di mettere al riparo da qualsiasi tipo contestazione da parte del ricevente) è quella della raccomanda con ricevuta di ritorno.
Denuncia sinistro
Le informazioni per una corretta compilazione
Indipendentemente da modello e modalità utilizzati, la denuncia sinistro deve contenere:
- data, luogo e ora del sinistro;
- tipo e targa dell’altro veicolo;
- compagnia di assicurazione dell’altro veicolo;
- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell’altro veicolo;
- generalità del proprietario dell’altro veicolo (se persona diversa dal conducente);
- descrizione dettagliata dell’incidente e dei danni materiali visibili. Fate un disegno molto semplice riproducendo le strade, la posizione dei veicoli al momento del sinistro e la traiettoria da questi seguita evidenziando eventuali diritti di precedenza delle strade o oltre segnaletiche stradali rilevanti;
- generalità di eventuali feriti;
- generalità di eventuali testimoni;
- autorità eventualmente intervenute.
La denuncia sinistro deve essere inoltrata entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato (art.1913 c.c.).
In caso di omessa o ritardata denuncia, l’assicurazione può ridurre la misura del risarcimento (ma non negarlo completamente) dando prova di aver da ciò subito un pregiudizio.
Tale fattispecie non è applicabile se l’assicurato non rispetta gli obblighi per una causa a lui non imputabile, come ad esempio per un caso di forza maggiore.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dall’evento (art.2947 c.c.). Entro tale termine, quindi, fermo restando l’obbligo di denunciare il fatto alla propria assicurazione entro tre giorni, vanno avviate le procedure di risarcimento.
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