Cos’è e come si compila la constatazione amichevole (modulo CID/CAI)?
La constatazione amichevole di incidente, conosciuta anche come Modulo Blu, Modulo CAI o Modulo CID, è un modulo prestampato valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro e, qualora la tipologia di sinistro ne rispetti tutte le condizioni previste e la constatazione sia sottoscritta da entrambi i conducenti, come richiesta di attivazione della procedura di risarcimento diretto.
Constatazione amichevole
Come si compila e quali sono le informazioni obbligatorie
Il modulo CID/CAI, più noto come constatazione amichevole, si basa su un accertamento consensualedelle colpe attribuite in seguito a una valutazione della dinamica dell’incidente secondo le regole del Codice della Strada. Non è obbligatorio che il CID sia firmato da entrambe le controparti, anche se ciò rappresenta la condizione ottimale.
Il modulo deve essere compilato con grande attenzione e precisione dato che può ridurre di molto i tempi di accertamento del sinistro e liquidazione dei danni.
In particolare, è obbligatorio riportare le seguenti informazioni:
- Luogo e data in cui è accaduto il sinistro;
- Dati anagrafici dei conducenti e dei contraenti delle polizze;
- Dati dei veicoli;
- Dati delle Compagnie Assicuratrici (non quelli delle agenzie, che sono facoltativi)
- Dinamica del sinistro, avvalendosi anche dell’apposito spazio in cui fare un disegno con indicate, in grafica e in forma scritta, le parti dei veicoli danneggiate;
- Indicazioni di eventuali feriti;
- Indicazioni di eventuali testimoni;
- Indicazioni di eventuale intervento di una pubblica autorità (vigili urbani, polizia, carabinieri…);
- Firma integrale, meglio se di entrambi i conducenti dei veicoli.
Il documento di constatazione amichevole deve essere compilato in 4 copie, che andranno divise fra i due conducenti del veicolo. Ognuno dovrà poi recapitarlo alla propria compagnia assicurativa.
Constatazione amichevole
La giurisprudenza precisa che…
È bene avere presente che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni rese attraverso la constatazione amichevole non hanno il valore di prova assoluta né contro la Compagnia Assicuratrice chiamata a risarcire il danno né contro la parte che le ha rese e sottoscritte.
Sarà però onere di chi contesta la veridicità delle informazioni riportate nella constatazione amichevole dimostrare in giudizio che i fatti si sono svolti in maniera differente, cioè che la dinamica descritta non è quella o che i danni non sono compatibili per come è avvenuto il sinistro. In mancanza di tali presupposti, la constatazione amichevole assumerà valore di piena prova.
Nessun timore invece se nella fase di compilazione sono stati commessi errori formali, come ad esempio l’avere sbagliato la data del sinistro o il nome della via in cui è avvenuto, che non impattano sulla individuazione delle responsabilità: la Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che in questi casi la Compagnia Assicuratrice sarà comunque tenuta al risarcimento del danno.
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